La separazione dei coniugi
Come funziona la separazione dei coniugi, cosa prevede il codice civile e cosa cambia con la negoziazione assistita.
- La separazione personale fra i coniugi è un procedimento civile regolamentato dal diritto italiano agli articoli 150 e seguenti del codice civile.
- Viene anche disciplinato dagli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e da varie norme speciali, che tende ad ottenere una sentenza che pronunci la separazione con gli effetti previsti dall’art. 156 del codice civile.
La separazione consensuale è, dunque, un rimedio apprestato a tutela di tutte quelle coppie spostate, in regime di matrimonio civile o concordatario (matrimonio canonico ad effetti civili), che si trovino in una situazione di irrimediabile crisi coniugale e che, pertanto, intendono porre fine alla convivenza.
Separazione legale: presupposti
L’ordinamento italiano, quando si verifica una situazione di intollerabilità della convivenza, prevede la possibilità di ricorrere alla separazione e ha predisposto, al riguardo, una normativa diretta a bilanciare due contrapposte esigenze: da un lato, la volontà dei coniugi di separasi e, dall’altro, la tutela delle persone che subiranno gli effetti negativi della separazione: i figli.
Andremo, nel corso della trattazione, ad esaminare gli aspetti salienti della disciplina.
Separazione personale dei coniugi: tipologie
Preliminarmente, è opportuno soffermarsi sulle varie forme di separazione. Il nostro ordinamento contempla due distinte forme di separazione:
E’ possibile anche fare ricorso alla nuova procedura di negoziazione assistita da un avvocato oppure stipulare un accordo di separazione innanzi all’ufficiale di stato civile senza la necessaria assistenza di un avvocato. Si tratta, cioè, delle procedure alternative introdotte dal D.L. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162/2014.
1) Separazione consensuale
La separazione consensuale è un rimedio predisposto dal nostro ordinamento per quei coniugi che intendono separarsi di comune accordo e che non si trovino in contrasto sugli aspetti riguardanti l’affidamento dei figli, il mantenimento del coniuge e dei figli e sugli aspetti patrimoniali della separazione.
A tal fine essi redigono un accordo scritto di separazione e presentano al Tribunale civile competente una domanda, nelle forme previste dagli articoli 708 e seguenti del codice di procedura civile, con cui chiedono l’omologazione del suddetto accordo di separazione, necessario affinché il loro accordo acquisisca effetti giuridici. Dall’omologazione inizia a decorrere il termine triennale per presentare domanda di divorzio.
Per approfondimenti puoi leggere il nostro articolo sulla separazione consensuale e la separazione consensuale in Comune.
2) Separazione giudiziale
La separazione giudiziale è un istituto previsto dal nostro ordinamento giuridico cui è possibile fare ricorso quando due coniugi intendano separarsi ma non trovino un accordo sulle condizioni della separazione.
Quando il livello di conflittualità tra i coniugi è particolarmente elevato essi possono presentare una domanda giudiziale al Tribunale civile competente, con cui chiedono al giudice la pronuncia di una sentenza di separazione che decida sugli aspetti della separazione su cui i coniugi sono in contrasto. Il Giudice, a tal fine, deve valutare se vi siano stati dei comportamenti, tenuti da uno dei coniugi, che abbiano reso intollerabile la convivenza e generato la crisi coniugale (anche ai fini di una eventuale pronuncia di separazione con addebito) oppure la presenza di circostanze esterne, sopravvenute, che abbiano determinato la crisi coniugale, indipendentemente dal comportamento di uno di essi, secondo quanto richiede l’art. 151 del codice civile.
Il giudice, se le parti lo richiedano e ve ne siano i presupposti, deve individuare a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione verificando, al riguardo, se uno di essi abbia tenuto dei comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio previsti dall’art. 143 del codice civile. Contestualmente, prende i provvedimenti sui figli che ritiene più opportuni sulla base delle regole contenute negli articoli 155 e seguenti del codice civile o sul patrimonio familiare sulla base dei criteri fissati all’ articolo 156 del codice civile.
Negoziazione assistita da un avvocato
Nell’ambito della adozione delle misure urgenti di degiurisdizionalizzazione per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile il D.L. n. 132/2014, convertito con legge n. 162/2014 ha introdotto la nuova procedura di negoziazione assistita da un avvocato anche per la separazione dei coniugi. Essa consiste in un accordo scritto mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di un avvocato.
La soluzione negoziale della lite raggiunta deve essere conclusa in forma scritta; gli avvocati la sottoscrivono, ne garantiscono la conformità «alle norme imperative e all’ordine pubblico» e certificano le sottoscrizioni apposte dalle parti sotto la propria responsabilità. L’accordo raggiunto alla presenza dell’avvocato assume la denominazione di convenzione di negoziazione assistita.
A questo punto, l’avvocato trasmette una copia autenticata dell’accordo redatto all’ufficiale di stato civile del Comune in cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, ai fini delle necessarie annotazioni richieste dalla legge. In particolare, l’ufficiale dello stato civile deve procedere alla registrazione dei provvedimenti di cui trattasi ed alla conseguente annotazione a margine dell’atto di matrimonio e di nascita di entrambi i coniugi ed alla comunicazione in anagrafe per i conseguenti aggiornamenti. La violazione dell’obbligo da parte dell’avvocato di trasmissione allo stato civile comporta una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Comune competente.
Tali convenzioni possono avere ad oggetto le soluzioni consensuali di separazione personale e, nei casi di avvenuta separazione personale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La particolare procedura in oggetto non trova applicazione in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
Separazione di fatto
La separazione di fatto, infine, è una forma di separazione tra i coniugi non disciplinata dal nostro ordinamento giuridico. Essa si verifica quando i coniugi decidano di vivere separati, senza fare ricorso all’intervento dell’autorità giudiziaria.
Proprio per questo motivo, però, e dato che appunto non è prevista da alcuna norma giuridica, la separazione di fatto non produce effetti nel nostro ordinamento. Ciò significa che gli effetti del matrimonio non vengono meno e i coniugi dovranno rispettare gli obblighi da esso derivanti.
Di conseguenza, è opportuno che i coniugi che decidano di intraprendere la strada della separazione di fatto, si accordino sulla misura del mantenimento e sull’affidamento dei figli, per evitare di far mancare loro o all’altro coniuge i mezzi di sostentamento o altre sgradite conseguenze giuridiche.
È sempre consigliabile, dunque, ricorrere alle altre due forme di separazione, consensuale e giudiziale, riconosciute e disciplinate dall’ordinamento giuridico.
Separazione coniugi – Domande frequenti
Il costo della separazione dipende dalla tipologia scelta: nel caso di separazione consensuale senza avvocato, si dovranno spendere soltanto 16 euro.
Nella nostra guida sulla separazione dei coniugi, ti spieghiamo come funzionano le diverse procedure di separazione, da quella giudiziale alla separazione consensuale in Comune, fino alla negoziazione assistita.