Separazione giudiziale dei coniugi: come funziona
Come si svolge la separazione giudiziale dei coniugi, quali sono le fasi che la costituiscono, i tempi, i costi e la durata della varie udienze e gli eventuali rischi.
- La separazione giudiziale dei coniugi è un istituto regolato dagli articoli 150 e seguenti del codice civile.
- Esso interviene quando i coniugi che intendano separarsi non riescano a trovare un accordo sulle condizioni della separazione.
In certi casi, infatti il grado di conflittualità tra i coniugi può essere così elevato da non permettere a questi ultimi di pervenire ad un accordo sui diritti loro spettanti relativi al patrimonio familiare o sulle condizioni del mantenimento del coniuge e dei figli o sull’affidamento dei figli.
In particolare, i coniugi possono ricorrere alla separazione giudiziale quando la prosecuzione della convivenza sia diventata intollerabile o tale da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.
Intollerabilità della convivenza
Il presupposto di legge per poter ricorrere alla separazione giudiziale è rappresentato dalla presenza di una situazione di intollerabilità della convivenza.
La disciplina legislativa non richiede più necessariamente che la crisi coniugale debba essere causata da un comportamento di uno dei coniugi.
Invero, mentre in passato l’art. 151 del codice civile ammetteva la possibilità di ricorrere alla separazione giudiziale solo in presenza di una colpa di uno dei coniugi il cui comportamento era stato tale da generare un’irreversibile crisi coniugale, oggi il nuovo testo dell’art. 151 c.c. prevede la possibilità di ricorrervi anche semplicemente quando i coniugi vogliano porre fine alla vita insieme, in quanto la convivenza non sia più tollerabile, e ciò anche a causa di fattori esterni, indipendenti dal loro comportamento.
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L’accertamento sulla intollerabilità della convivenza
L’indagine sulla intollerabilità della convivenza viene effettuata dall’autorità giudiziale adita non sulla base di singoli episodi, ma analizzando la situazione globale di vita dei coniugi e i loro reciproci comportamenti.
Al fine di accertare la suddetta intollerabilità, la Suprema Corte ha ritenuto che non sia necessaria la percezione della crisi da parte di entrambi i coniugi risultando sufficiente “la condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti” (Cass. Civ., sent. n. 7148 del 1992). In sostanza, non è necessario che la convivenza sia divenuta intollerabile da parte di entrambi i coniugi, ma è ammissibile che sia divenuta tale per uno soltanto di essi.
Separazione giudiziale con addebito
Il comportamento di uno dei coniugi può essere rilevante ai fini dell’addebito della separazione: quando i coniugi lo richiedano il giudice può addebitare i costi della separazione ad uno di essi qualora abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio indicati nell’ art. 143 c.c. (dovere di fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione).
Il procedimento di separazione giudiziale dei coniugi
Con la separazione giudiziale si instaura un procedimento civile disciplinato dal codice di procedura civile agli articoli 706 e seguenti, con cui i coniugi congiuntamente o uno solo di essi chiedono al Tribunale civile competente l’emissione di un sentenza di separazione personale tra i coniugi che decida sulle condizioni della separazione, superando così i contrasti tra le parti.
Il procedimento di separazione giudiziale si compone di due fasi:
- la fase dell’udienza presidenziale
- la fase istruttoria
Analizziamole separatamente.
Fase presidenziale del procedimento di separazione
Invero, la domanda giudiziale si presenta con ricorso ed instaura un processo civile simile a quello ordinario. Il ricorso deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali si fonda la domanda, la dichiarazione sull’esistenza di prole e devono essere allegate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni dei due coniugi.
Il Presidente del Tribunale accoglie il ricorso e, nei cinque giorni successivi al deposito dello stesso, fissa con decreto un’udienza di comparizione personale dei coniugi davanti a sé.
Se il coniuge che ha promosso la separazione non si presenta il Presidente dichiara estinto il processo per rinuncia degli atti. Se invece non compare il coniuge convenuto, il Presidente dovrà fissare una nuova udienza ed eventualmente decidere con ordinanza le questioni urgenti che non possono essere rimandate all’udienza successiva.
Se entrambi i coniugi compaiono all’udienza il Presidente tenta la conciliazione: se si accordano e si riconciliano (eventualità che si verifica raramente) viene redatto processo verbale e la causa si estingue.
Se la conciliazione non riesce, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a quest’ultimo.
Fase istruttoria del procedimento di separazione
Ha così inizio la fase istruttoria in cui il giudice raccoglie tutti gli elementi utili ai fini della decisione, acquisendo a tal fine le prove richieste dalle parti e ritenute ammissibili o quelle ammesse d’ufficio (ovvero di sua iniziativa, senza che vi sia stata una formale richiesta delle parti in tal senso).
La sentenza di separazione giudiziale
Il procedimento si conclude con una sentenza di separazione emessa dal Tribunale. Essa, nel dichiarare la separazione dei coniugi, li autorizza a vivere separati e decide sull’affidamento dei figli, la misura del mantenimento e l’assegnazione della casa coniugale.
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Separazione giudiziale – Domande frequenti
La separazione giudiziale diventa necessaria quando le posizioni dei coniugi sono inconciliabili e non è possibile procedere con una separazione consensuale.
La separazione giudiziale comporta il decadimento di alcuni obblighi, come quello di convivenza o di assistenza reciproca.